Il mobility manager è una figura che la legge impone alle imprese e alle pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti in una singola unità locale, quando quella sede si trova in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con più di 50.000 abitanti. L’obbligo nasce dall’articolo 229, comma 4, del decreto-legge 34/2020 e ha una scadenza fissa: entro il 31 dicembre di ogni anno va adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro, il PSCL. Chi ricopre quel ruolo ha in mano un dato che in azienda non ha nessun altro, la mappa di come e quando le persone si muovono per venire a lavorare. È la stessa mappa su cui nel 2025 l’Inail ha contato 99.939 infortuni in itinere denunciati.
In questa pagina
- Mobility manager: chi è obbligato a nominarlo
- Come si contano i 100 dipendenti
- Cosa fa il mobility manager aziendale
- Il PSCL: cosa contiene e a chi si trasmette
- Mobility manager d’area: il raccordo con il Comune
- Il dato che il mobility manager ha e l’RSPP di solito no
- Mobility manager, RSPP e HR: tre cassetti per la stessa popolazione
- Dove entra la formazione alla guida sicura
- Cosa può fare un mobility manager prima del 31 dicembre
- Domande frequenti sul mobility manager
Mobility manager: chi è obbligato a nominarlo
La norma di riferimento è l’articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il testo elenca tre condizioni che devono valere insieme: una singola unità locale con più di 100 dipendenti, la sua collocazione in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e l’appartenenza del datore di lavoro alle imprese o alle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001. Le istituzioni scolastiche sono escluse: hanno una figura propria, il mobility manager scolastico previsto dalla legge 221/2015.
Chi rientra nel perimetro deve fare due cose. La prima è adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente. La seconda è nominare un mobility manager, che la legge definisce con una formula precisa: «funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile». Nelle pubbliche amministrazioni la figura va scelta fra il personale in ruolo.
Le modalità attuative stanno nel decreto interministeriale 179 del 12 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021 e modificato dal decreto interministeriale del 16 settembre 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2022). Il decreto chiarisce un punto che riguarda molte aziende medie: chi non raggiunge la soglia può comunque adottare il PSCL e nominare il mobility manager in via facoltativa, come prevedono l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 5, comma 2.
Come si contano i 100 dipendenti
La soglia si misura sulla singola unità locale, non sull’azienda nel suo insieme. Una società con 300 dipendenti distribuiti su quattro sedi da 75 persone non rientra nell’obbligo; una società con 110 persone in una sola sede in un capoluogo di Provincia sì. È il primo controllo che un mobility manager, o chi deve decidere se nominarlo, fa sull’organigramma.
Il secondo controllo riguarda chi entra nel conteggio. L’articolo 3, comma 2, del decreto 179/2021 stabilisce che si considerano dipendenti anche le persone che, pur dipendenti di altre imprese o amministrazioni, «operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro». Il personale delle pulizie in appalto, la vigilanza, i tecnici distaccati di un fornitore: se sono lì tutti i giorni, contano. Una sede con 95 dipendenti diretti e 10 addetti in appalto quotidiano supera la soglia.
Cosa fa il mobility manager aziendale
L’articolo 6 del decreto 179/2021 elenca le funzioni del mobility manager aziendale in due gruppi. Il primo è legato al piano: promuovere, attraverso il PSCL, interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale; supportarne l’adozione; adeguarlo sulla base delle indicazioni del Comune; verificarne l’attuazione «attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione».
Il secondo gruppo riguarda le relazioni: i rapporti con gli enti pubblici e privati coinvolti negli spostamenti del personale, le iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile, le azioni di formazione e indirizzo, concordate con il mobility manager d’area, per incentivare l’uso della bicicletta, degli spostamenti a piedi e del trasporto pubblico, e il supporto agli interventi sul territorio per intermodalità, itinerari ciclabili e servizi condivisi.
Nell’elenco manca una voce, e va detto con chiarezza: la sicurezza di chi guida. La finalità dichiarata della norma è la «riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane». Il mobility manager nasce come figura ambientale e di organizzazione, non di prevenzione. Nei nove articoli del decreto 179/2021 la parola «sicurezza» compare una volta sola, riferita allo sviluppo «in sicurezza» di itinerari ciclabili e pedonali. Chi cerca nella norma un responsabile del rischio stradale non lo trova.

Il PSCL: cosa contiene e a chi si trasmette
Il piano degli spostamenti casa-lavoro è definito dall’articolo 2 del decreto come «strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa». L’articolo 3, comma 4, ne fissa la struttura: il PSCL individua le misure utili a orientare gli spostamenti verso forme di mobilità alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, «sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato».
Il piano deve anche quantificare i benefici attesi su tre piani: per i dipendenti, in termini di tempi, costi e comfort di spostamento; per l’impresa, in termini economici e di produttività; per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici. È un documento che parte da un’indagine sul personale e arriva a misure concrete, con un conto dei vantaggi.
Una volta adottato, l’articolo 4 impone di trasmetterlo al Comune territorialmente competente entro quindici giorni. Il Comune, con il supporto del mobility manager d’area, può proporre modifiche d’intesa con il mobility manager aziendale e stipulare accordi per una migliore attuazione. Le indicazioni operative per redigerlo stanno nelle Linee guida approvate con il decreto interdirettoriale 209 del 4 agosto 2021, pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica insieme al testo dei decreti e alle FAQ interministeriali.
Mobility manager d’area: il raccordo con il Comune
Accanto alla figura aziendale il decreto prevede il mobility manager d’area, nominato dai Comuni indicati dall’articolo 229. L’articolo 6, comma 3, gli affida tre compiti: il raccordo fra i mobility manager aziendali del territorio, con riunioni e seminari per migliorare le pratiche di redazione dei piani; il supporto al Comune nella definizione delle politiche di mobilità sostenibile; l’acquisizione dei dati su origine, destinazione e orari di ingresso e uscita dei dipendenti, forniti dai mobility manager aziendali, e il loro trasferimento agli enti che programmano il trasporto pubblico.
Per un’azienda questo significa una cosa pratica: il PSCL non resta in un cassetto interno. Arriva al Comune, alimenta la programmazione dei trasporti e può tornare indietro con richieste di modifica. Chi lo scrive in fretta a dicembre, per rispettare la scadenza, si ritrova a discuterlo con un interlocutore esterno a gennaio.
Il dato che il mobility manager ha e l’RSPP di solito no
Per fare il suo lavoro il mobility manager deve sapere da dove partono le persone, a che ora, con quale mezzo e per quanti chilometri. È l’analisi degli spostamenti richiesta dall’articolo 3, comma 4. Quella stessa analisi descrive la popolazione esposta a un rischio che nel 2025 ha pesato sul quadro infortunistico italiano. Il quadro provvisorio pubblicato dall’Inail a febbraio 2026 conta 597.710 denunce di infortunio, delle quali 99.939 in itinere, in crescita del 3,2% sull’anno precedente. Gli infortuni in itinere passano dal 18,9% al 19,3% del totale. I casi mortali in occasione di lavoro scendono da 797 a 792, quelli in itinere salgono da 280 a 293.
L’infortunio in itinere è definito dall’articolo 12 del decreto legislativo 38/2000: l’infortunio subito durante il normale percorso di andata e ritorno fra l’abitazione e il luogo di lavoro, con il mezzo privato coperto «purché necessitato». Il PSCL, che nasce per ridurre l’uso di quel mezzo, contiene per costruzione l’elenco di chi lo usa, da dove e a che ora. Nessun altro documento aziendale ha quel dettaglio.
Una misura del piano che sposta dieci persone dall’auto al treno riduce l’impatto ambientale, ed è il motivo per cui la legge la chiede. La stessa misura toglie dieci persone dalla strada negli orari di punta, e questo la legge non lo scrive ma il responsabile della sicurezza lo capisce subito. Su questo punto abbiamo scritto un approfondimento dedicato agli infortuni in itinere e al rischio stradale per le aziende.
Mobility manager, RSPP e HR: tre cassetti per la stessa popolazione
L’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 81/2008 stabilisce che la valutazione dei rischi «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori». Per chi guida durante l’orario di lavoro, commerciali, tecnici, manutentori, il rischio stradale è un rischio in occasione di lavoro e sta nel documento di valutazione. Per chi guida solo per arrivare in ufficio, il rischio è in itinere e nel documento di solito non compare.
Nelle aziende sopra i 100 dipendenti quella popolazione è osservata da tre uffici che raramente si parlano. Il mobility manager conosce gli spostamenti casa-lavoro. Il fleet manager, dove c’è, conosce i veicoli aziendali e chi li guida: ne abbiamo scritto nell’articolo dedicato a come un fleet manager riduce sinistri e costi della flotta. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione tiene il documento di valutazione dei rischi. Le risorse umane tengono il piano formativo. Sono quattro fotografie della stessa gente in strada.
Il momento per metterle sullo stesso tavolo esiste già ed è fissato dalla legge: la scadenza del 31 dicembre per il PSCL. Una riunione all’anno, prima di quella data, in cui il mobility manager porta la mappa degli spostamenti, il fleet manager lo storico dei sinistri e l’RSPP il documento di valutazione, costa un pomeriggio e produce un dato che oggi nessuno dei tre ha da solo: quante persone dell’azienda stanno al volante ogni giorno, per quante ore e con quale esposizione.

Dove entra la formazione alla guida sicura
Un corso di guida sicura non è una misura del PSCL: non riduce il numero di auto in circolazione e non rientra fra gli interventi che il decreto 179/2021 chiede al mobility manager. Non è neppure formazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 81/2008. È un intervento volontario di prevenzione, e proprio per questo ha un peso specifico in un altro documento.
Il modello OT23 per l’anno 2027, adottato dall’Inail con l’istruzione operativa del 24 luglio 2026, prevede l’intervento D-4, di tipo A: «l’azienda ha erogato ai lavoratori che durante l’attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura». La Guida al modello stabilisce che basta un intervento di tipo A, oppure due di tipo B, per presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa: dal 28% per le aziende fino a 10 lavoratori-anno al 5% oltre i 200. Gli interventi devono essere realizzati nell’anno precedente a quello della domanda, che si presenta entro il 28 febbraio. Un corso svolto entro il 31 dicembre 2026 entra quindi nella domanda 2027. Ne abbiamo scritto in dettaglio nell’articolo sull’OT23 2027 e il corso di guida sicura.
La coincidenza di date non è casuale ma è utile: il 31 dicembre è la scadenza del PSCL e il termine ultimo per gli interventi OT23 dell’anno. Chi pianifica il piano degli spostamenti in autunno ha sul tavolo, nello stesso momento, l’elenco di chi guida per lavoro e la finestra per formarlo. La verifica dei requisiti e della documentazione resta al consulente del lavoro: qui descriviamo il meccanismo, non diamo un parere.
Rally Factor Driving School lavora su questo terreno dal 2006. È Centro Tecnico Federale ACI Sport, ha due sedi operative, Villafranca di Verona e Mola di Rieti, e un modulo neve e ghiaccio al Passo del Tonale. Gli istruttori sono istruttori ACI Sport che gareggiano nei campionati italiani ed europei, con esperienza nello sviluppo e nella presentazione di vetture per case costruttrici e gruppi di concessionari. Le giornate per le aziende si svolgono nelle nostre sedi o presso il cliente, dove bastano un piazzale asfaltato sgombro e delimitabile: le attrezzature le portiamo noi, i mezzi possono essere quelli del cliente o i nostri. Al termine consegniamo attestati nominativi per ogni allievo e il curriculum di chi ha tenuto il corso, i due documenti che l’azienda non può produrre da sola. Il programma e le opzioni sono descritti nella pagina dei corsi di guida sicura per aziende.
Cosa può fare un mobility manager prima del 31 dicembre
Restano meno di quattro mesi alla scadenza del piano. Ecco cinque azioni che un mobility manager può avviare adesso, senza uscire dalle sue funzioni e senza aspettare che qualcun altro lo faccia.
- Rifare il conteggio dei dipendenti per unità locale includendo appalti quotidiani, distacchi e comandi, come chiede l’articolo 3, comma 2, del decreto 179/2021.
- Aggiornare l’indagine sugli spostamenti con tre campi in più: chi guida anche durante l’orario di lavoro, con quale mezzo e per quanti chilometri stimati.
- Condividere la mappa origine-destinazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che la può usare per la valutazione del rischio stradale prevista dall’articolo 28 del decreto legislativo 81/2008.
- Segnalare alle risorse umane l’elenco di chi guida per lavoro, perché è la popolazione a cui si rivolge l’intervento D-4 del modello OT23 2027 e la finestra si chiude il 31 dicembre.
- Verificare con il Comune se il mobility manager d’area è stato nominato e quali dati chiede, per non scoprirlo a gennaio dopo la trasmissione del piano.
Se nella vostra azienda esiste un mobility manager e nessuno ha ancora messo insieme il suo dato con quello del fleet manager e dell’RSPP, possiamo aiutarvi a costruire la giornata di formazione a partire da quell’elenco. Scrivete a info@rallyfactor.it o contattateci su WhatsApp: vi diciamo cosa serve, quanto costa in base al numero dei partecipanti e quali documenti restano all’azienda.
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Domande frequenti sul mobility manager
Chi è obbligato a nominare il mobility manager?
Le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con più di 50.000 abitanti. Lo prevede l’articolo 229, comma 4, del decreto-legge 34/2020, convertito dalla legge 77/2020. Le istituzioni scolastiche sono escluse perché hanno una figura propria, il mobility manager scolastico.
Il mobility manager è obbligatorio anche sotto i 100 dipendenti?
No. Il decreto interministeriale 179 del 12 maggio 2021 stabilisce che le imprese e le pubbliche amministrazioni che non raggiungono la soglia possono adottare il piano degli spostamenti casa-lavoro e nominare il mobility manager in via facoltativa. Nel conteggio dei 100 rientrano anche le persone di altre imprese che lavorano stabilmente nella stessa unità locale con contratti di appalto, distacco o comando.
Entro quando va adottato il piano degli spostamenti casa-lavoro?
Entro il 31 dicembre di ogni anno, come scrive l’articolo 229 del decreto-legge 34/2020. Una volta adottato, il PSCL va trasmesso al Comune territorialmente competente entro quindici giorni, secondo l’articolo 4 del decreto 179/2021.
Il mobility manager si occupa anche di sicurezza stradale?
La norma non gliela assegna. Le funzioni elencate nell’articolo 6 del decreto 179/2021 riguardano la riduzione dell’uso del veicolo privato e dell’impatto ambientale del traffico. Il mobility manager però raccoglie i dati su origine, destinazione e orari degli spostamenti casa-lavoro, cioè la fotografia della popolazione esposta agli infortuni in itinere. Per questo conviene che condivida quei dati con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Che differenza c’è fra mobility manager e fleet manager?
Il mobility manager è una figura prevista dalla legge e si occupa degli spostamenti casa-lavoro di tutto il personale, con l’obiettivo di ridurre l’uso dell’auto privata. Il fleet manager non è previsto da alcuna norma e gestisce i veicoli aziendali e chi li guida per lavoro. Le due figure guardano popolazioni in parte diverse, ma il rischio stradale attraversa entrambe.
Un corso di guida sicura può rientrare nel piano degli spostamenti casa-lavoro?
No. Il PSCL individua misure che riducono l’uso individuale del veicolo privato a motore, e un corso di guida non riduce il traffico. Un corso teorico-pratico di guida sicura per chi usa veicoli durante l’attività lavorativa rientra invece nel modello OT23 per l’anno 2027 dell’Inail come intervento D-4 di tipo A, che da solo apre la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.
Quanto costa una giornata di guida sicura per i dipendenti?
Il prezzo a persona di Rally Factor Driving School va da 390 euro per i gruppi piccoli a 190 euro per i gruppi numerosi. La giornata si può svolgere nelle sedi di Villafranca di Verona e Mola di Rieti oppure presso l’azienda, dove bastano un piazzale asfaltato sgombro e delimitabile: le attrezzature le portiamo noi. Il preventivo si costruisce sul numero dei partecipanti e sui mezzi da usare.
Chi nomina il mobility manager d’area?
I Comuni indicati dall’articolo 229 del decreto-legge 34/2020, cioè capoluoghi di Regione, Città metropolitane, capoluoghi di Provincia e Comuni con più di 50.000 abitanti. Il mobility manager d’area fa da raccordo fra i mobility manager aziendali del territorio e supporta il Comune nelle politiche di mobilità sostenibile, secondo gli articoli 5 e 6 del decreto 179/2021.




