Angolo di derapata e controsterzo sulla rotonda bagnata della Mola di Rieti.
Due persone della stessa azienda restano coinvolte nello stesso tamponamento, sulla stessa tangenziale, alla stessa ora. La prima stava andando in ufficio, la seconda da un cliente. Per l’Inail sono due infortuni sul lavoro, ma il primo è in itinere e il secondo, di regola, è un infortunio in occasione di lavoro. La differenza non è solo di etichetta: cambia il peso dell’evento sul tasso assicurativo dell’azienda e cambia il modo in cui il rischio stradale va letto nella valutazione dei rischi.
Occasione di lavoro e in itinere: che cosa dice la norma
La distinzione non sta nel D.Lgs 81/2008. Sta nell’articolo 2 del DPR 1124/1965, il Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Il primo comma stabilisce che l’assicurazione comprende gli infortuni «avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro» da cui derivino la morte, un’inabilità permanente o un’inabilità temporanea assoluta di più di tre giorni. Il terzo comma, aggiunto dall’articolo 12 del D.Lgs 38/2000, estende la tutela agli infortuni in itinere: il normale percorso fra abitazione e luogo di lavoro, il normale percorso fra due luoghi di lavoro per chi ha più rapporti, e il tragitto verso il luogo abituale dei pasti se in azienda non c’è la mensa.
Le due tutele stanno nello stesso articolo, ma descrivono situazioni diverse: nella prima il lavoratore sta lavorando, nella seconda si sta spostando per andare o tornare dal lavoro.
Chi guida per lavoro: quando è occasione di lavoro
Un commerciale che va a trovare un cliente, un tecnico che si sposta fra due cantieri, un manutentore che gira gli impianti, un addetto alle consegne: in tutti questi casi la guida fa parte della prestazione. Un incidente durante questi spostamenti, di regola, è un infortunio in occasione di lavoro e non in itinere.
Il personale di sede, invece, guida soprattutto per andare in ufficio e tornare a casa: i suoi eventi stradali sono prevalentemente in itinere. Nella pratica quasi ogni azienda ha entrambe le popolazioni, e spesso non le tiene separate.
La classificazione del singolo evento la fa l’Inail sulla base dei fatti, e nei casi di confine (una trasferta che parte da casa, una sosta lungo il percorso) serve il parere del consulente. Quanto scritto qui descrive il meccanismo generale, non sostituisce una valutazione professionale.

Perché l’infortunio in occasione di lavoro pesa sul tasso Inail
Dopo i primi due anni di attività, il tasso medio di tariffa Inail oscilla ogni anno in aumento o in riduzione in base all’andamento infortunistico dell’azienda (meccanismo descritto dall’Inail). Dal 2019 il calcolo si basa sulla gravità degli eventi.
Da quel calcolo gli infortuni in itinere sono esclusi. L’Inail lo scrive in modo esplicito: «Dal calcolo della gravità degli eventi continuano a essere esclusi gli infortuni in itinere» (Dati Inail, maggio 2019). Gli infortuni in occasione di lavoro, compresi quelli stradali di chi guida per mansione, entrano invece nel calcolo.
Ne discende una conseguenza pratica: lo stesso tamponamento pesa sul tasso dell’azienda se coinvolge il commerciale in giro dai clienti, non lo pesa se coinvolge l’impiegato che va in ufficio. Le regole di dettaglio cambiano con la dimensione della posizione assicurativa: i conti vanno fatti con il consulente del lavoro. Il meccanismo inverso, la riduzione del tasso per chi fa prevenzione, è quello dell’OT23 2027.
In itinere con l’auto privata: i limiti della tutela
Il terzo comma dell’articolo 2 pone condizioni precise. L’assicurazione opera anche con il mezzo di trasporto privato «purché necessitato»; per la bicicletta la norma precisa che l’uso è sempre da intendersi necessitato. Restano esclusi gli infortuni direttamente causati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, e la tutela non opera per il conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
Anche il percorso conta: interruzioni e deviazioni «del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate» fanno venire meno la copertura. Sono necessitate quelle dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
I numeri 2025: in itinere e in occasione di lavoro a confronto
Secondo il quadro provvisorio 2025 diffuso dall’Inail a febbraio 2026 (fonte Inail), fra i lavoratori gli eventi in occasione di lavoro sono passati da 414.853 a 416.900 (+0,5%), quelli in itinere da 96.835 a 99.939 (+3,2%).
Sui casi mortali la tendenza si divide: in occasione di lavoro scendono da 797 a 792, in itinere salgono da 280 a 293. L’analisi completa dei dati, con la distribuzione per genere e per regione, è nell’articolo sugli infortuni in itinere per le aziende.
Occasione di lavoro e valutazione dei rischi: due popolazioni
L’articolo 28 del D.Lgs 81/2008 chiede che la valutazione riguardi «tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori». Dove ci sono mansioni che comportano la guida, la strada è uno di questi rischi.
La distinzione fra in itinere e occasione di lavoro offre un criterio pratico per organizzarla. Da una parte chi guida solo per il tragitto casa-lavoro; dall’altra chi guida per mansione, con più ore di esposizione e con eventi che incidono direttamente sul tasso. La domanda utile non è quanti dipendenti guidano, ma chi guida per lavoro e per quante ore. È anche il punto da cui partire per scrivere una car policy aziendale che valga come misura di sicurezza, e per decidere dove concentrare la formazione.
Formazione alla guida per chi è esposto in occasione di lavoro
Un corso di guida sicura non è formazione obbligatoria per legge come l’antincendio o il primo soccorso: è una misura di prevenzione su un rischio che la valutazione deve comunque considerare. Ha senso partire da chi è esposto in occasione di lavoro, perché è lì che si concentrano le ore al volante.
Rally Factor Driving School organizza corsi di guida sicura per aziende nelle sedi di Villafranca di Verona e della Mola di Rieti, oppure presso l’azienda su un piazzale asfaltato sgombro e delimitabile, in tutta Italia. Le pagine dedicate alle città raccontano come si organizza la giornata a Milano, Torino, Roma e Mantova; a fine giornata ogni partecipante riceve un attestato nominativo.
La scuola lavora dal 2006 ed è Centro Tecnico Federale ACI Sport. Oltre alle due sedi c’è il modulo su neve e ghiaccio al Passo del Tonale; gli istruttori sono istruttori ACI Sport e la scuola ha esperienza di sviluppo e presentazione vetture per case costruttrici. Per il budget, la formazione continua dei dipendenti è finanziabile con i fondi interprofessionali, alle condizioni del fondo a cui l’azienda aderisce.
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Domande frequenti
Qual è la differenza fra infortunio in itinere e in occasione di lavoro?
L’infortunio in occasione di lavoro avviene mentre si svolge la prestazione (art. 2, primo comma, DPR 1124/1965). L’infortunio in itinere avviene sul normale percorso fra casa e lavoro, fra due luoghi di lavoro o verso il luogo abituale dei pasti se manca la mensa (terzo comma, introdotto dall’art. 12 del D.Lgs 38/2000).
Un incidente mentre si va da un cliente è in itinere?
Di regola no: se la guida fa parte della prestazione, come per commerciali, tecnici e addetti alle consegne, l’evento è un infortunio in occasione di lavoro. La classificazione del singolo caso la fa l’Inail; nei casi di confine serve il consulente.
Quale dei due infortuni pesa sul tasso Inail dell’azienda?
L’Inail esclude gli infortuni in itinere dal calcolo della gravità su cui si basa l’oscillazione del tasso per andamento infortunistico. Gli infortuni in occasione di lavoro, compresi quelli stradali di chi guida per mansione, rientrano nel calcolo.
L’infortunio in itinere con l’auto privata è sempre coperto?
No. La tutela opera se l’uso del mezzo privato è necessitato; sono esclusi gli infortuni causati da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti, e la copertura non opera per chi guida senza la prescritta abilitazione. Interruzioni e deviazioni non necessitate la fanno venire meno.
Il rischio stradale va nella valutazione dei rischi?
L’art. 28 del D.Lgs 81/2008 chiede di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, senza un elenco chiuso. Dove ci sono mansioni che comportano la guida, la strada è uno di questi rischi; la valutazione concreta spetta al datore di lavoro con l’RSPP.
Un corso di guida sicura è obbligatorio per chi guida per lavoro?
No, non è formazione obbligatoria per legge. È una misura di prevenzione su un rischio che la valutazione deve comunque considerare, e ha senso partire da chi guida per mansione.




