Esercitazione di frenata su fondo bagnato durante un corso di guida sicura per aziende.
Un tecnico manutentore esce di casa alle sette e venti. Alle otto meno un quarto è fermo sulla corsia di emergenza, paraurti staccato e collo dolorante. In azienda non ci è mai arrivato.
Per l’Inail quell’evento è un infortunio sul lavoro a tutti gli effetti. Rientra fra gli infortuni in itinere, e nel 2025 casi come questo sono stati 99.939: quasi centomila, in crescita del 3,2% sull’anno precedente. Un’azienda che ogni mattina mette decine di persone al volante ha ragioni concrete per sapere che cosa comporta.
- Infortuni in itinere: i numeri del 2025
- Che cosa sono, esattamente, gli infortuni in itinere
- In itinere o in occasione di lavoro: la differenza che conta
- Perché gli infortuni in itinere non fanno salire il premio Inail
- Il rischio stradale nella valutazione dei rischi
- Che cosa può fare concretamente un’azienda
- Quanto costa e chi lo paga
- Domande frequenti
Infortuni in itinere: i numeri del 2025
Gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail nel 2025 sono stati 597.710, in aumento dell’1,4% sull’anno precedente. Fra i lavoratori, gli eventi avvenuti in occasione di lavoro sono saliti da 414.853 a 416.900 (+0,5%). Gli infortuni in itinere sono cresciuti con più intensità, da 96.835 a 99.939 (+3,2%), portando l’incidenza del tragitto casa-lavoro-casa dal 18,9% al 19,3% del totale delle denunce dei lavoratori.
Il dato che pesa di più riguarda i casi mortali. Le denunce con esito mortale pervenute entro il 31 dicembre 2025 sono state 1.093, tre in più del 2024. Fra i lavoratori i casi mortali in occasione di lavoro scendono da 797 a 792, mentre quelli in itinere salgono da 280 a 293. L’intero peggioramento dell’anno arriva dalla strada.
Una riga meno citata del rapporto merita attenzione: nel 2025 si contano 14 incidenti plurimi con 33 morti complessivi, e 23 di quei decessi sono dovuti a scontri tra veicoli, contro i 12 del 2024.
La distribuzione completa il quadro. Quasi la metà degli infortuni in itinere riguarda le donne, circa 48mila denunce, e per le lavoratrici un infortunio su quattro (26,4%) è legato agli spostamenti casa-lavoro, contro il 15% degli uomini. Le regioni sopra la media nazionale del 19% sono Lazio (26%), Piemonte (23%), Liguria e Lombardia (22%). Tutti i dati provengono dal quadro provvisorio 2025 diffuso dall’Inail il 13 febbraio 2026 (fonte Inail).
Che cosa sono, esattamente, gli infortuni in itinere
La definizione non sta nel D.Lgs 81/2008. Sta nell’articolo 12 del D.Lgs 38/2000, che ha aggiunto un comma all’articolo 2 del Testo Unico Inail e copre tre percorsi: il normale tragitto di andata e ritorno fra abitazione e luogo di lavoro; il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, quando il lavoratore ha più rapporti di lavoro; il tragitto verso il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non è presente un servizio di mensa aziendale.
La tutela viene meno in caso di interruzione o deviazione «del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate». La norma precisa che interruzione e deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (testo su Normattiva).
Sul mezzo privato la regola è più stretta di quanto molti immaginino. L’assicurazione opera «purché necessitato», restano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, e non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
In itinere o in occasione di lavoro: la differenza che conta
Un commerciale che va a trovare un cliente non è in itinere. Un tecnico che si sposta fra due cantieri durante l’orario di lavoro non è in itinere. Un addetto alle consegne al volante tutto il giorno non è in itinere. In tutti questi casi la guida è la prestazione di lavoro, e l’eventuale incidente è un infortunio in occasione di lavoro.
La distinzione conta per due motivi. Il primo è tecnico e riguarda il premio assicurativo, come si vede nel paragrafo successivo. Il secondo è più semplice: chi guida per lavoro passa in strada molte più ore di chi fa solo casa-ufficio, e il rischio cresce con l’esposizione.
Nella pratica un’azienda ha quasi sempre entrambe le popolazioni. Il personale di sede genera prevalentemente infortuni in itinere; commerciali, tecnici, manutentori e addetti alle consegne generano eventi in occasione di lavoro. Il rischio di fondo è lo stesso — la strada — ma il modo in cui entra nei conti aziendali è diverso.
Perché gli infortuni in itinere non fanno salire il premio Inail
Trascorsi i primi due anni di attività, il tasso medio di tariffa Inail oscilla ogni anno in riduzione o in aumento in relazione all’andamento infortunistico dell’azienda (meccanismo descritto dall’Inail). Dal 2019 il calcolo si basa sulla gravità degli eventi, misurata in giornate lavorative equivalenti perse, e non più sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli.
Da quel calcolo gli infortuni in itinere sono esclusi. Lo scrive l’Inail: «Dal calcolo della gravità degli eventi continuano a essere esclusi gli infortuni in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro» (Dati Inail, maggio 2019, PDF).
Chi legge in fretta ne ricava che il problema non esiste. La lettura corretta è un’altra. Gli infortuni in occasione di lavoro, cioè quelli di chi guida perché il lavoro è quello, nel calcolo entrano eccome: per le posizioni assicurative sopra i 100 lavoratori-anno il malus può arrivare al +30% del tasso, e l’assenza di eventi può valere un bonus fino al -30%.
Le regole sono articolate e cambiano con la dimensione della posizione assicurativa territoriale; il riferimento è l’articolo 20 delle Modalità di applicazione delle Tariffe. Conviene farsi fare i conti dal proprio consulente del lavoro, non stimarli a occhio. Rally Factor è una scuola di guida, non uno studio di consulenza: quanto scritto qui ha carattere informativo e non sostituisce un parere professionale.
Il rischio stradale nella valutazione dei rischi
L’articolo 28 del D.Lgs 81/2008 stabilisce che la valutazione dei rischi «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori» (testo su Normattiva). Non contiene un elenco chiuso e non nomina il rischio stradale.
Il ragionamento che ne discende è lineare. Dove esistono mansioni che comportano la guida, la strada è uno dei rischi a cui quei lavoratori sono esposti, e come tale entra nella valutazione. Molte aziende con flotte la trattano già come voce a sé, con misure che vanno dalla scelta dei veicoli alla policy sugli pneumatici, dalla pianificazione dei viaggi alla formazione dei conducenti. La valutazione concreta resta in capo al datore di lavoro insieme all’RSPP.
Una precisazione che chi vende questi corsi di solito omette: un corso di guida sicura non è formazione obbligatoria come l’antincendio o il primo soccorso. È una misura di prevenzione su un rischio che il documento di valutazione dei rischi deve comunque considerare. Chi lo propone sostenendo che lo imponga la legge sta forzando il quadro normativo.
Che cosa può fare concretamente un’azienda
Le misure sul rischio stradale si dividono in tre famiglie, e la formazione è solo una delle tre.
Sui veicoli si interviene con la manutenzione programmata, con una regola scritta sulla sostituzione degli pneumatici e con la scelta di allestimenti dotati dei sistemi di assistenza alla guida. In un parco auto aziendale la soglia di usura del battistrada non la decide il conducente: la decide chi scrive la policy.
Sull’organizzazione si interviene sulla pianificazione dei viaggi, su tempi di percorrenza realistici, sulle regole d’uso del telefono a bordo e sulla gestione delle trasferte lunghe. Un piano appuntamenti costruito senza margini produce guida frettolosa, e la guida frettolosa è una scelta organizzativa prima che individuale.
Sulle persone si interviene con la formazione pratica. Un conducente che non ha mai frenato al limite non sa che cosa succede quando l’ABS entra in funzione, non sa quanto spazio serva davvero per fermarsi sul bagnato e non ha mai sentito l’auto perdere aderenza in un contesto in cui poteva permetterselo. Questo si impara guidando, in un’area chiusa e con un istruttore accanto.
La struttura di una giornata dipende dal parco veicoli e dalle mansioni coinvolte: la pagina dei corsi di guida sicura ne descrive contenuti e organizzazione. Quando l’obiettivo comprende anche la parte relazionale, la stessa giornata può essere costruita in chiave di team building in pista.
Rally Factor lavora dal 2006 ed è Centro Tecnico Federale ACI Sport. Le sedi sono due, Villafranca di Verona e la Mola di Rieti, più il modulo su neve e ghiaccio al Tonale. Gli istruttori sono istruttori ACI Sport che gareggiano nei campionati italiani ed europei, e la scuola ha esperienza di sviluppo e presentazione vetture per case costruttrici e gruppi di concessionari.

Quanto costa e chi lo paga
L’obiezione che arriva sempre per prima riguarda il budget. La formazione continua dei dipendenti è finanziabile attraverso i fondi paritetici interprofessionali, ai quali confluisce lo 0,30% del contributo che l’azienda versa già all’Inps ogni mese, che vi aderisca o no. Le condizioni dipendono dal fondo di riferimento e dal contratto applicato, e vanno verificate con il fondo stesso o con il proprio consulente.
Il tema ha una sua complessità e lo abbiamo trattato a parte, con i riferimenti normativi aggiornati: come finanziare la formazione alla guida sicura con i fondi interprofessionali.
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Ogni flotta è diversa: numero di conducenti, tipo di veicoli, chilometri percorsi, stagionalità. Raccontaci la vostra situazione e prepariamo un preventivo per una giornata su misura, nella nostra sede di Villafranca di Verona o alla Mola di Rieti.
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Domande frequenti
Che cosa sono gli infortuni in itinere?
Sono gli infortuni che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno fra casa e luogo di lavoro, durante il percorso che collega due luoghi di lavoro in caso di più rapporti di lavoro e, se in azienda non c’è mensa, durante il tragitto verso il luogo abituale dei pasti. La definizione è nell’articolo 12 del D.Lgs 38/2000.
Un incidente durante una trasferta di lavoro è un infortunio in itinere?
No. Se la guida fa parte della prestazione di lavoro — un commerciale che visita un cliente, un tecnico che si sposta fra due cantieri, un addetto alle consegne — l’evento è un infortunio in occasione di lavoro, non in itinere. La distinzione cambia il modo in cui l’evento pesa sulla posizione assicurativa dell’azienda.
Gli infortuni in itinere fanno aumentare il premio Inail dell’azienda?
No. L’Inail scrive che dal calcolo della gravità degli eventi, su cui si basa l’oscillazione del tasso per andamento infortunistico, continuano a essere esclusi gli infortuni in itinere. Gli infortuni in occasione di lavoro, compresi quelli stradali di chi guida per lavoro, rientrano invece nel calcolo.
Il rischio stradale va inserito nel documento di valutazione dei rischi?
L’articolo 28 del D.Lgs 81/2008 prevede che la valutazione riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, senza un elenco chiuso. Dove esistono mansioni che comportano la guida, la strada è uno dei rischi a cui quei lavoratori sono esposti. La valutazione concreta spetta al datore di lavoro insieme all’RSPP.
Un corso di guida sicura è obbligatorio per legge?
No. Non è formazione obbligatoria come l’antincendio o il primo soccorso. È una misura di prevenzione su un rischio che la valutazione dei rischi deve comunque considerare. Chi lo propone sostenendo che sia imposto dalla legge sta forzando il quadro normativo.
Quanti sono stati gli infortuni in itinere in Italia nel 2025?
Le denunce di infortuni in itinere dei lavoratori nel 2025 sono state 99.939, contro le 96.835 del 2024, con un aumento del 3,2%. I casi mortali in itinere sono passati da 280 a 293. Si tratta dei dati provvisori diffusi dall’Inail a febbraio 2026.
La formazione alla guida sicura per i dipendenti si può finanziare?
La formazione continua dei dipendenti è finanziabile attraverso i fondi paritetici interprofessionali, ai quali confluisce lo 0,30% del contributo che l’azienda versa già all’Inps. Le condizioni dipendono dal fondo a cui l’azienda aderisce e vanno verificate con il fondo stesso o con il proprio consulente.
L’assicurazione Inail copre chi usa l’auto privata per andare al lavoro?
L’articolo 12 del D.Lgs 38/2000 prevede che l’assicurazione operi anche con il mezzo di trasporto privato, purché il suo uso sia necessitato. Restano esclusi gli infortuni causati da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti, e la tutela non opera per il conducente privo della prescritta abilitazione di guida.
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